Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sezione quarta, sentenza n. 1763 del 7 aprile 2015) in tema di demolizione e ricostruzione di edifici vincolati dal Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004): in questi casi la ricostruzione deve conservare dell’edificio abbattuto sia la volumetria sia la sagoma, a differenza di quanto previsto per gli edifici non vincolati interessati dalle novità del “Decreto del Fare (Legge 98/2013). Diversamente si tratterà di nuova costruzione, con il conseguente assoggettamento alla disciplina urbanistica vigente al momento della nuova edificazione e non a quella vigente al momento della costruzione originaria. Secondo l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico per l’Edilizia, modificato sul punto dall’articolo 30, comma 1, lettera a) della legge n. 98 del 2013, infatti «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».