Per dichiarare l’agibilità di un edificio, anche sotto forma di autocertificazione asseverata da parte del tecnico, non basta dimostrare semplicemente l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari ma anche e soprattutto la verifica della conformità edilizia e urbanistica dell’opera. A stabilirlo la recente sentenza del 2 aprile 2015 n. 1917 del Tar Napoli – quarta sezione che ha definito la controversia insorta fra il Comune di Napoli e due comproprietari di un immobile che si erano visti respingere dall’Amministrazione un istanza di sanatoria edilizia sul presupposto della carenza non solo dei requisiti di natura sanitaria dell’immobile, ma anche di quelli edilizi contenuti nel regolamento edilizio comunale e rappresentati dallo standard minimo del rapporto di 1/8 fra superficie finestrata e superficie del pavimento (cosiddetto rapporto areo-illuminante).Secondo il Tar Napoli, che sul punto ha richiamato la costante giurisprudenza di altri Tar e del Consiglio di Stato, «il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.Invero, l’art. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che il soggetto titolare del permesso di costruire è tenuto a chiedere il certificato di agibilità». Si ricorda, infine, che il Decreto del Fare (Legge 98/2013), ha introdotto due novità in tema di agibilità. La prima attiene la possibilità di agibilità parziale nei casi di singoli edifici o parti di un edificio purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relativo all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni del manufatto oggetto della richiesta di agibilità parziale. La seconda si riferisce alla possibilità per il privato di autocertificare l’agibilità invece che richiederla al Comune, depositando insieme alla dichiarazione stessa la documentazione  necessaria. Così come già avveniva, in base all’articolo 10 del Dpr 160/2010, in materia di insediamenti produttivi.