«L’Autorità amministrativa, dinanzi al principio di legalità costituzionale non ha un potere di sindacato costituzionale in via incidentale» … «coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l’obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità  visto che l’ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale sulla competenza della Corte costituzionale». Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 14 aprile 2015 n. 1862) la Pubblica amministrazione potrebbe esprimere una valutazione ai fini dell’esercizio dell’autotutela soltanto nell’ipotesi «della dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale essa abbia in precedenza adottato un atto amministrativo».